Conservazione della documentazione
Modifica all’ art. 67 del regolamento IVASS n.40
L’articolo 67 viene modificato al fine di chiarire che i distributori sono obbligati a conservare la documentazione per tutta la durata del rapporto assicurativo ovvero fino ad un altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.